Art. 319
[1]L'Amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, il canone mensile anticipato dovuto dal proprio personale concessionario delle case.
[2]Nello stesso modo procederanno le altre Amministrazioni dello Stato, ove trattisi di loro impiegati o pensionati, e le somme all'uopo trattenute per canone o per addebiti dipendenti da negligenze o cattivo uso dei locali concessi, saranno mensilmente versate all'Amministrazione ferroviaria, gestione case.
[3]Le norme predette sono estese agli impiegati di enti ed aziende elencati nell'art. 313.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva