Art. 329
[1]L'Amministrazione potra' utilizzare ad uso botteghe quei locali a pianterreno che potranno ricavarsi in sede di costruzione o di adattamento dei fabbricati e che non saranno ritenuti adatti por uso di abitazione.
[2]I locali stessi saranno dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi concessi in affitto ai privati, alle migliori condizioni tenuto conto dei prezzi correnti sulla piazza e con esonero dal vincolo del reimpiego come previsto dal secondo comma dell'art. 320.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva