Art. 320
[1]Quando non si tratti di personale in attivita' di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalita' che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilira', di un fondo di garanzia pari a due mensilita' del canone suddetto.
[2]Tale fondo non e' soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di Stato, in conformita' alla disposizione dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1935, n. 2246, e sara' restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva