Art. 320

[1]Quando non si tratti di personale in attivita' di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre Amministrazioni dello Stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalita' che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilira', di un fondo di garanzia pari a due mensilita' del canone suddetto.

[2]Tale fondo non e' soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di Stato, in conformita' alla disposizione dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1935, n. 2246, e sara' restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art320 · fonte su Normattiva