Art. 333
[1]Le case acquistate o costruite dall'Amministrazione sono concesse al dipendente personale in attivita' di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
[2]Qualora, per qualsiasi ragione, risultasse un'eccedenza di alloggi, la Direzione generale ha facolta' di concederli al personale di altre Amministrazioni ed, in mancanza, anche a privati.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva