Art. 341
Resta salvo pel personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle localita' in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall'Amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprieta'.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva