Art. 334
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[1]Spetta alle direzioni provinciali, sulla scorta delle domande, procedere alla formazione di una graduatoria in base alle condizioni economiche degli aspiranti. Tali condizioni sono espresse in una cifra risultante dal quoziente tra il complesso dei proventi dell'aspirante e il numero delle persone di famiglia conviventi, considerando, per meta' ciascuno, i ragazzi minori di anni sette e non computando i domestici.
[2]Agli effetti della prima assegnazione in locazione, e' ammessa la convivenza delle persone non a carico soltanto quando si tratti di suoceri e di parenti entro il secondo grado.
[3]Ai proventi degli aspiranti sono da aggiungersi quelli che le persone di famiglia ritraessero dall'esercizio di arti, mestieri, professioni e da qualsiasi altro titolo.
[4]A parita' delle condizioni suindicate la preferenza e' data a chi abbia grado gerarchico piu' elevato e maggiore anzianita' di servizio.
[5]Infine, a parita' di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualita' di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e della anzianita' di iscrizione al Partito nazionale fascista.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 3 agosto 1945 · versione 0 su Normattiva