Art. 346
[1]L'Istituto puo', pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:
[2]1° acquistare terreni e renderli edificabili;
[3]2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 374;
[4]3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse;
[5]4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva