Art. 345
L'Istituto svolge la propria attivita':
- a)nei comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Messina e di Reggio Calabria, per le quali citta' valgono le disposizioni di cui al titolo I della Parte seconda;
- b)a Taranto, anche per gli alloggi che, per un importo di lire 3.000.000 prelevabili dal fondo di cui all'art. 364, comma primo, l'Istituto e' autorizzato a costruire per essere concessi in locazione agli Ufficiali della R. marina, ivi in servizio permanente effettivo, e coi benefici di cui agli articoli 370 e 371. A questi alloggi, per quanto non previsto dagli articoli 382 e 383, sono applicabili le disposizioni che disciplinano la normale attivita' dell'Istituto per la costruzione o gestione delle case destinate agli impiegati dello Stato;
- c)a Rodi, dove l'Istituto, avvalendosi delle somme di cui al penultimo comma dell'art. 364, e' autorizzato a costruire ed assegnare case nei limiti di spesa di non oltre un milione e mezzo, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per i lavori pubblici e per la guerra;
- d)a Lero, dove l'Istituto e' autorizzato, in base a norme che occorrendo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, a costruire ed assegnare case nel limite di spesa di non oltre un milione e mezzo, avvalendosi dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364;
- e)in Somalia od anche nelle altre colonie dove l'Istituto, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'Africa Italiana e pei lavori pubblici, e' autorizzato, coi fondi di cui al penultimo comma dell'art. 364, a costruire ed assegnare case fino all'importo massimo di tre milioni nella Somalia e nei limiti da determinarsi dal Ministro per le finanze, di concerto con quello pei lavori pubblici, nelle altre colonie;
- f)nelle localita' che saranno indicate dal Ministero della guerra, agli effetti della costruzione di fabbricati destinati ad alloggi per ufficiali e sottufficiali del R. Esercito, senza le limitazioni contenute alla lettera a);
- g)nel Comune di Augusta;
- h)nelle localita' dell'Africa Orientale italiana nelle quali sara' riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, in base a norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'Africa italiana e per i lavori pubblici, salvo restando il disposto di cui alla lettera e). In dette norme sara' anche determinato quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attivita' che l'Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti alle costruzioni qui previste. 28
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 ottobre 1965, n. 1169
28La L. 7 ottobre 1965, n. 1169 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle localita' gia' indicate dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari esigenze, puo' costruire alloggi per la generalita' degli impiegati anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia".
Testo vigente dal 14 novembre 1965, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva