Art. 355
[1]La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al suo presidente.
[2]Nei capoluoghi di provincia la rappresentanza dell'Istituto compete ai comitati provinciali e nelle altre localita' ai comitati locali.
[3]La rappresentanza dell'Istituto nel comune di Augusta verra' disciplinata con norme da emanarsi mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici.
[4]La rappresentanza dell'Istituto spetta, a tutti gli effetti, a Rodi ed a Lero al Governatore delle Isole Egee e nelle colonie ai rispettivi governatori.
[5]In pendenza della emanazione delle norme di cui all'art. 345, lettera h), la rappresentanza dell'Istituto nell'Africa Orientale italiana e' demandata al Vice Governatore generale, con facolta' di delega ad uno o piu' funzionari di Governo e con osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni che regolano l'Istituto stesso.
[6]L'Istituto puo' avvalersi per la consulenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva