Art. 365
[1]La Cassa depositi e prestiti, in aggiunta ai mutui per complessive lire 24.000.000 autorizzati in base all'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1184, per le costruzioni di cui all'art. 343 (comma 2°) con ammortamento cinquantennale ed al saggio d'interesse stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la guerra, e' pure autorizzata ad accordare, per il medesimo scopo, mutui ammortizzabili in cinquant'anni sino a raggiungere il complessivo importo di altri 36 milioni di lire avvalendosi delle somme che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono facoltizzati a versare in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli istituti di credito ordinari.
[2]Il saggio d'interesse per le somme da versarsi come sopra in conto corrente e' stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la guerra e per le corporazioni.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva