Art. 343

[1]Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalita' giuridica e gestione autonoma.

[2]((L'Istituto e' autorizzato altresi' a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione e' autonoma e ha bilancio distinto)).

Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art343 · fonte su Normattiva