Art. 343
[1]Allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi a condizioni favorevoli, si provvede a mezzo di un Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con sede in Roma, avente personalita' giuridica e gestione autonoma.
[2]((L'Istituto e' autorizzato altresi' a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo. La relativa gestione e' autonoma e ha bilancio distinto)).
Testo vigente dal 28 settembre 1948, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva