Art. 375

[1]Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi.

[2]Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

[3]Analogamente per le costruzioni di cui all'art. 343 (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 luglio 1949, n. 408

13

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art375 · fonte su Normattiva