Art. 384
[1]I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.
[2]Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell' Africa Italiana, l'Istituto puo' stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purche' gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva