Art. 385
[1]Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procedera' a carico dei debitori ai sensi dell'art. 65 (commi 5°, 6° e 7°).
[2]In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprieta' dell'Istituto, questo e' autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo art. 32.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva