Art. 389
[1]I contratti dell'Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'Istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.
[2]Tale funzionario e' obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'Istituto percepira' speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1949, n. 408
13La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Testo vigente dal 18 luglio 1949, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva