Art. 40
[1]All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici.
[2]Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilita' dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
[3]Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non piu' di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva