Art. 25
I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei rapporti di 4ª classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.
Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva