Art. 25

I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei rapporti di 4ª classe, sia per il mantenimento dei medesimi, saranno a richiesta dei comuni o delle associazioni di comuni, compilati dagli uffici del Genio civile, e dovranno sempre essere approvati, i primi dal Ministero dei Lavori Pubblici, gli altri dai prefetti.

Testo vigente dal 27 maggio 1885, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art25 · fonte su Normattiva