Art. 43
[1]Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualita' dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.
[2]Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.
[3]Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria e' ridotta al quarto della misura normale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva