Art. 43

[1]Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualita' dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.

[2]Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.

[3]Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria e' ridotta al quarto della misura normale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art43 · fonte su Normattiva