Art. 171

[1]I mutui gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato.

[2]Il pagamento delle annualita' occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonche' dell'importo dell'aggio, avverra' mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

[3]Tale cooperativa e' equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art171 · fonte su Normattiva