Art. 308

[1]Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall'art. 309, delle spese di amministrazione, di custodia, d'illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonche' di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprieta' privata.

[2]Alla scadenza di ogni biennio si dovra' procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art308 · fonte su Normattiva