Art. 52
[1]Il compratore puo' essere ammesso a pagare il prezzo del terreno o della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto od in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'art. 55.
[2]Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dell'ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva