Art. 54
[1]I costruttori o gli acquirenti di case popolari od economiche i quali estinguano il loro debito col sistema dell'ammortamento, possono garantire il prestito - ferma rimanendo la ipoteca di primo grado sull'immobile - con polizza di assicurazione sulla vita.
[2]I contratti di assicurazione si stipulano con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con gli altri enti ed imprese autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473.
[3]L'Istituto, gli enti e le imprese predetti che esercitano l'assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate allo ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformita' delle tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari prescritte, in base ai poteri conferiti dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, col decreto del Ministro delle corporazioni 1° giugno 1933, o stipulate sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva