Art. 243
[1]Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti urgenti per la citta' di Roma di cui al titolo V del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, concernenti l'istituto per le Case popolari e l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato incorporato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, convertito nella legge 26 marzo 1931 n. 338.
[2]Ai rapporti giuridici ed agli obblighi derivanti dai mutui e dalle costruzioni eseguite per conto delle cooperative edilizie di Roma e di Napoli, dall'Unione edilizia nazionale posta in liquidazione con R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935 n. 1043.
[3]Restano ugualmente fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi in dipendenza della costruzione di case popolari od economiche autorizzate dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, recante provvedimenti per la citta' di Napoli, dal R. decreto-legge 8 maggio 1924 n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, per esecuzione di opere pubbliche nella Lucania, ed in genere da altre disposizioni speciali.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva