Art. 69
[1]Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dei lavori pubblici, la Cassa depositi e prestiti vigila a che le cooperative provvedano alla costituzione del fondo di cui all'articolo 67 e curino la manutenzione dei fabbricati.
[2]Ciascun assegnatario poi e' tenuto ad effettuare a sue spese nel proprio alloggio o negli accessori, le opere di manutenzione la cui omissione possa danneggiare altri assegnatari o comunque compromettere la conservazione dell'alloggio.
[3]A tal fine gli assegnatari, o chi per essi, devono in tutti i casi permettere l'accesso nei locali per i necessari accertamenti e per l'esecuzione dei lavori, con le limitazioni giustificate e compatibili colla natura ed entita' dei lavori stessi.
[4]La inadempienza agli obblighi di manutenzione puo' dar luogo alla esecuzione d'ufficio cui provvede il Ministero dei lavori pubblici a mezzo del Genio civile o dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.
[5]Le spese eccedenti le disponibilita' del fondo e quelle occorse per le opere facenti carico ai singoli assegnatari possono essere ricuperate con la procedura stabilita dall'art. 65.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva