Art. 73
[1]Le disponibilita' di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.
[2]Le suddette disponibilita' possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui gia' concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.
[3]Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la meta' al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra meta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva