Art. 73

[1]Le disponibilita' di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.

[2]Le suddette disponibilita' possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui gia' concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

[3]Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la meta' al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra meta' all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art73 · fonte su Normattiva