Art. 246

[1]Con regolamento da approvarsi e da modifarsi eventualmente con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui costo sia da escludere in tutto od in parte dal contributo erariale.

[2]Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, ovvero di quello per le comunicazioni qualora trattisi, di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono determinate le modalita' per l'applicazione delle norme sulla esecuzione, contabilizzazione e collaudazione delle case popolari od economiche a contributo erariale nonche' la tariffa delle competenze spettanti agli ingegneri direttori dei lavori ed agli ingegneri collaudatori.

[3]Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sono emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni a contributo erariale siano mantenuti in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano d'opera.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art246 · fonte su Normattiva