Art. 74
Il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal gia' concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilita' di proseguirle.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva