Art. 79
Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva