Art. 372
[1]I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto.
[2]I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree e' sulle costruzioni nonche', sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.
[3]La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all'art. 364 e' fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarita' dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.
[4]La somministrazione dei mutui di cui all'art. 365 e' fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale e' demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti.
[5]Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all'art. 363, ultimo comma, e' fatta su nulla osta del Ministero dell'Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva