Art. 70

[1]Per gli impiegati civili e militari, passati in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o societa' concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualita' di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.

[2]Le amministrazioni e le societa' alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'articolo 65.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art70 · fonte su Normattiva