Art. 70
[1]Per gli impiegati civili e militari, passati in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari alla dipendenza di pubbliche amministrazioni, enti pubblici non statali o societa' concessionarie di pubblici servizi, e che siano assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimane vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e, nei limiti di cui all'art. 64, degli altri enti mutuatari ed affittuari per le somme dovute per annualita' di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.
[2]Le amministrazioni e le societa' alla cui dipendenza si trovino gli assegnatari predetti, sono tenute, dietro semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire su tutte le competenze comunque spettanti all'impiegato ovvero sulla pensione, le ritenute previste dall'articolo 65.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva