Art. 82
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[1]Il direttore dei lavori non puo' essere nominato collaudatore dei medesimi.
[2]Per le costruzioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissato dal regolamento 25 maggio 1895 n. 350, deve procedere, a garanzia dell'ente mutuante, alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.
[3]Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943 · versione 0 su Normattiva