Art. 82

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[1]Il direttore dei lavori non puo' essere nominato collaudatore dei medesimi.

[2]Per le costruzioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissato dal regolamento 25 maggio 1895 n. 350, deve procedere, a garanzia dell'ente mutuante, alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

[3]Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 maggio 1943 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art82 · fonte su Normattiva