Art. 82

[1]Il direttore dei lavori non puo' essere nominato collaudatore dei medesimi.

[2]Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprieta' ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

[3]Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

Testo vigente dal 20 maggio 1943, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art82 · fonte su Normattiva