Art. 83
[1]Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.
[2]Il collaudatore inadempiente puo' essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva