Art. 88
[1]Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma e' determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 e' elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.
[2]Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali puo' essere conservato il contributo erariale.
[3]Il giudizio della Commissione di vigilanza e' insindacabile.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva