Art. 88

[1]Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma e' determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 e' elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.

[2]Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali puo' essere conservato il contributo erariale.

[3]Il giudizio della Commissione di vigilanza e' insindacabile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art88 · fonte su Normattiva