Art. 114
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[1]Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico
[3]E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica:
- a)a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
- b)agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
- c)a coloro che cedono rischi ai riassicuratori per i quali e' stato posto il voto ai sensi dell'art. 73;
- d)a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio;
- e)a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 aprile 1965 · versione 0 su Normattiva