Art. 114

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[1]Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 61. Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 3 (n. 5). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 19 (1° comma)

[3]E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con un'ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire diecimila per ogni contratto. La stessa pena si applica:

  • a)a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico;
  • b)agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178)); ((c)))a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio; ((d)))a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora, cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In caso di recidiva l'ammenda e' raddoppiata.

Testo vigente dal 15 aprile 1965 al 10 dicembre 1986 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art114 · fonte su Normattiva