Art. 15

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[1]Modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilita'

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925. n. 473. art. 13. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254. art. 1 (V).

[3]Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilita' patrimoniale dell'Istituto vanno investite, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti: 1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 3° in anticipazioni su pegno o in riporto dei titoli di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo; 4° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualita' dovute dallo Stato italiano; 5° ((in azioni della Banca d'Italia,dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquiennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro)); 6° in mutui sopra polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° in beni immobili situati nel territorio della Repubblica, purche' liberi da ipoteche; 8° in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato e in mutui, debitamente garantiti, per incoraggiare le costruzioni edilizie, urbane o rurali; 9° in mutui a Province, a Comuni e a loro consorzi, ai consorzi di bonifica, di irrigazione e per le opere idrauliche, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa depositi e prestiti, o in partecipazioni al capitale costitutivo di Enti pubblici, previa autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; 10° in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino all'ammontare delle riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra riserva prescritta per l'esercizio all'estero; 11° in partecipazioni ad imprese assicurative nazionali ed estere di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al cinque per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi debbono essere integralmente ammortizzati entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione; 12° in sovvenzioni, agli impiegati ed operai dello Stato e di enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti; 13° in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito e casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve; 14° in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e il commercio. Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento ed impiego di fondi effettuato in deroga alle norme del presente articolo.

Testo vigente dal 25 marzo 1965 al 23 marzo 1974 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art15 · fonte su Normattiva