Art. 15

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[1]Modi di impiego delle riserve matematiche e delle altre disponibilita'

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925. n. 473. art. 13. Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, conv. nella legge 11 febbraio 1926, n. 254. art. 1 (V).

[3]Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilita' patrimoniale dell'Istituto vanno investite, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti: 1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 3° in anticipazioni su pegno o in riporto dei titoli di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo; 4° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualita' dovute dallo Stato italiano; ((5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni)); 6° in mutui sopra polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° in beni immobili situati nel territorio della Repubblica, purche' liberi da ipoteche; 8° in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato e in mutui, debitamente garantiti, per incoraggiare le costruzioni edilizie, urbane o rurali; 9° in mutui a Province, a Comuni e a loro consorzi, ai consorzi di bonifica, di irrigazione e per le opere idrauliche, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa depositi e prestiti, o in partecipazioni al capitale costitutivo di Enti pubblici, previa autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; 10° in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino all'ammontare delle riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra riserva prescritta per l'esercizio all'estero; 11° in partecipazioni ad imprese assicurative nazionali ed estere di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al cinque per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi debbono essere integralmente ammortizzati entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione; 12° in sovvenzioni, agli impiegati ed operai dello Stato e di enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti; 13° in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, istituti di credito e casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve; 14° in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e il commercio. ((Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste)). Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento ed impiego di fondi effettuato in deroga alle norme del presente articolo.

Testo vigente dal 23 marzo 1974 al 22 novembre 1986 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art15 · fonte su Normattiva