Art. 26

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[1]Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 125 n n. 473, art. 24 (ultimo comma)

[3]Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonche' le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 20 maggio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art26 · fonte su Normattiva