Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 125 n n. 473, art. 24 (ultimo comma)

[3]Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonche' le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse.10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515

10

Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."

Testo vigente dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art26 · fonte su Normattiva