Art. 30
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[1]Attivita' ammesse a copertura delle riserve matematiche
[3]Le riserve matematiche debbono essere costituite con una o piu' delle seguenti specie di attivita': 1° titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano; 2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia; 3° annualita' dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 4° beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche; 5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; 6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del corrispondente valore di riscatto; 7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del cinque per cento delle riserve; 8° ((azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con esclusione di societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio. L'investimento in titoli emessi da una stessa societa' non dovra' superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potra' superare il 3 per cento del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro)); 9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro. Le riserve suddette debbono essere costituite con attivita' proprie delle imprese e senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione di cui all'art. 50.
Testo vigente dal 25 marzo 1965 al 23 marzo 1974 · versione 2 su Normattiva