Art. 51
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[1]Estensione di esercizio all'estero
[3]Le societa' nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio debbono essere autorizzate dai Ministero dell'industria e del commercio, salvo che si tratti di societa' gia' in attivita' alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, e che a tale data possedevano un capitale di lire venti milioni, se esercenti il ramo vita, o di lire dieci milioni, se esercenti altri rami di assicurazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 18 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva