Art. 51

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[1]Estensione di esercizio all'estero

[2]Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 8. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 10.

[3]Le societa' nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio debbono essere autorizzate dai Ministero dell'industria e del commercio, salvo che si tratti di societa' gia' in attivita' alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, e che a tale data possedevano un capitale di lire venti milioni, se esercenti il ramo vita, o di lire dieci milioni, se esercenti altri rami di assicurazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 18 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art51 · fonte su Normattiva