Art. 51

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[1](((Estensione di esercizio all'estero)

[2]1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attivita' recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonche' le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea)).

Testo vigente dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art51 · fonte su Normattiva