Art. 59
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[1]Fondo di riserva ordinario
[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 29.
[3]Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti, derivanti dalle operazioni fatte nel territorio della Repubblica, non meno del dieci per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 2428 del codice civile. Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo cosi' costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi piu' nella, proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo. Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o piu' dei modi d'impiego indicati dall'art. 30.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 22 novembre 1986 · versione 0 su Normattiva