Art. 59
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[1]Fondo di riserva ordinario Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 29.
[2]Le imprese nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente dagli utili netti, derivanti dalle operazioni fatte nel territorio della Repubblica, non meno del dieci per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 2428 del codice civile. Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il cinque per cento della riserva matematica. Qualora il fondo cosi' costituito venga a diminuire per qualsiasi ragione o non si trovi piu' nella, proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nello stesso modo. Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o piu' dei modi d'impiego indicati dall'art. 30.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 ottobre 1986, n.742
5La L. 22 ottobre 1986, n.742 ha disposto (con l'art. 91) che "Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449."
Testo vigente dal 22 novembre 1986 al 1 gennaio 2006 · versione 7 su Normattiva