Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Presidenza e Sezioni

[2]Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 1. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera a)

[3]Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

14

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva per le assicurazioni private" di cui agli articoli 76-79 del presente provvedimento.

Testo vigente dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art76 · fonte su Normattiva