Art. 76
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[1]Presidenza e Sezioni
[3]Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune. 14 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
14Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva per le assicurazioni private" di cui agli articoli 76-79 del presente provvedimento.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385
12Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385 ha disposto (con l'art. 3) che "E' soppressa la commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private"".
Testo vigente dal 15 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006 · versione 14 su Normattiva