Art. 78
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[1]Composizione
[3]Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:
- 1)il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato;
- 2)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 4)il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 5)un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;
- 6)un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 7)un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione;
- 8)un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione;
- 9)un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;
- 10)due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni. Fanno inoltre parte della prima sezione:
- 1)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2)due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita. Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
- 1)il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
- 2)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 3)un rappresentante dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4)un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- 5)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6)un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;
- 7)due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
- 8)un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
- 9)un rappresentante degli industriali;
- 10)un rappresentante degli armatori;
- 11)un rappresentante degli agricoltori;
- 12)un rappresentante dei commercianti;
- 13)un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione;
- 14)un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresi' un supplente per ciascuno dei membri e un vicepresidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva