Art. 78
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Composizione
[3]Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:
- 1)il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato;
- 2)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 4)il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 5)un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;
- 6)un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 7)un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione;
- 8)un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione;
- 9)un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;
- 10)due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni. Fanno inoltre parte della prima sezione:
- 1)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 2)due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita. Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:
- 1)il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;
- 2)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- 3)un rappresentante dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4)un rappresentante del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- 5)un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- 6)un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;
- 7)due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni;
- 8)un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione;
- 9)un rappresentante degli industriali;
- 10)un rappresentante degli armatori;
- 11)un rappresentante degli agricoltori;
- 12)un rappresentante dei commercianti;
- 13)un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione;
- 14)un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresi' un supplente per ciascuno dei membri e un vicepresidente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti. 14 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
14Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva per le assicurazioni private" di cui agli articoli 76-79 del presente provvedimento.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385
12Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385 ha disposto (con l'art. 3) che "E' soppressa la commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante: "Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private"".
Testo vigente dal 15 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006 · versione 14 su Normattiva